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Il DNSH… questo sconosciuto

Il DNSH… questo sconosciuto

Ebbene si questo titolo è un po’ provocatorio perché sentiamo in giro la parola DNSH, ma in pochi sanno bene cosa significa.

Con questo articolo cercherò di essere chiaro e di parlare in parole semplici, perché spesso le terminologie tecniche complicano un po’ le cose. Intanto bisogna premettere che effettivamente per rispondere a questo tipo di principio è necessaria una certa competenza.

Ma partiamo dal principio, DNSH è l’acronimo di “Do Not Significative Harm” vuol dire letteralmente “Danno non significativo”. Dopo questo primo passo che individua il significato delle parole, cominciano le domande di rito, intanto danno di che tipo? Non Significativo? A cosa si applica? E così via.

Partiamo dall’inizio, il principio DNSH si applica ad alcuni degli interventi del PNRR, in particolare.

Il PNRR è il Piano europeo per la ripresa dei Paesi UE dopo le gravi conseguenze dell’epidemia da COVID. Tutti gli Stati hanno attinto ai fondi per le azioni di ripresa che sono state previste negli accordi europei e nei programmi. Se volete maggiori info sul PNRR italiano, potete accedere al sito www.italiadomani.gov.it che illustra i programmi, gli avvisi e il monitoraggio delle azioni previste.

Quindi verrebbe da chiedere, ma tutti gli interventi del PNRR prevedono l’applicazione di questo principio? La risposta è no, ogni intervento e avviso previsto individua in funzione del tipo di intervento l’applicazione del principio. È quindi presente una scheda di autovalutazione che riporta ai requisiti da rispondere preliminarmente, nel caso di presentazione dei progetti.

Per rispondere al principio DNSH è quindi importante considerare preliminarmente le azioni da realizzare attraverso l’autovalutazione e successivamente ragionare con le modalità “a cascata” su aspetti specifici che individua la stazione appaltante. La risposta ad un quesito in tal senso dichiara letteralmente “la stazione appaltante può richiedere singole dichiarazioni per ciascun requisito tassonomico previsto per ciascun obiettivo. Una analisi di applicabilità/non applicabilità e conformità/non conformità ai singoli criteri, sotto forma di semplice auto-dichiarazione. In tale contesto, si può richiedere all’offerente che si organizzi per conservare la documentazione di supporto alla valutazione DNSH, che potrà essere richiesta nell’ambito di verifiche/audit, da parte dell’Amministrazione. 

Uno strumento potrebbe essere la scheda di autovalutazione utilizzata per la verifica preliminare del rispetto DNSH, applicata allo specifico intervento, predisposta dal soggetto offerente”.

Come si può notare si fa riferimento a una serie di documenti tra cui le schede di auto-valutazione, le check list, procedure operative. Il fulcro riguarda le stazioni appaltanti che supervisionino l’applicazione del principio anche su chi vince l’appalto. Quindi i discorsi diventano un po’ più articolati, poiché alcune informazioni e risposte da fornire riguarderanno anche chi esegue i lavori.

Le attività sono diverse, ma le informazioni per realizzarle ci sono, forse l’unica cosa che manca è qualcuno che negli Enti e nelle Aziende se ne occupi oppure chi potrebbe assistere nell’applicazione.

Ma cosa succede se non si risponde al principio? Le conseguenze sono semplici, la rendicontazione non saranno sicuramente accettate e anche qualche dichiarazione mendace potrebbe essere evidente.

Ad ogni modo su questa tematica vorremmo ragionarci anche in altre occasioni, quindi prepariamo il terreno a una serie di informazioni e di supporti concreti rivolti a chi poi dovrà effettivamente rendere concrete le azioni che saranno indicate.

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